Richiesta modifiche circolare

Con la presente si richiede di apportare alcune modifiche alle ”Disposizioni per le richieste di assenze dei docenti” del 11 febbraio 2019.

In particolare ravvisiamo le seguenti anomalie nella definizione delle procedure di richiesta permessi e nel diritto di fruizione da parte dei lavoratori:

  • DOCENTI E COORDINATORI DI SEDE: La titolarità dell’autorizzazione delle assenze, la cui richiesta può essere respinta, è in capo alla dirigenza e in nessun modo può essere subordinata alla valutazione dei collaboratori/coordinatori di sede. In questo senso il lavoratore è quindi tenuto a indirizzare la richiesta unicamente alla dirigente.
  • PERMESSI RETRIBUITI E FERIE: L’articolo 15 comma 2 del CCNL 2006-2009 esplicita chiaramente che durante l’anno scolastico possono essere richiesti giorni 6 di ferie con le stesse modalità e motivazioni dei 3 giorni di permesso retribuito.        Art 15: “ Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”.  Non sussiste quindi l’obbligo per i docenti di trovare sostituti.
  • PERMESSI NON RETRIBUITI: - I giorni di permesso NON retribuito per motivi personali o familiari per i docenti a tempo determinato non sono 8, ma solo 6. Gli 8 giorni di permesso NON retribuito sono concessi per concorsi ed esami, mentre i 6 giorni sono per motivi familiari o personali. Art 19 comma 7 del CCNL 2006-2009 “7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2

Si ricorda infine che la fruizione dei 9 giorni (3 di permesso e 6 di ferie) non è subordinata all’autorizzazione del dirigente e che nell’autocertificazione è possibile addurre un qualsiasi motivo familiare e/o personale soggettivo.

Per una ottimale gestione delle richieste di assenza da parte dei docenti siamo a chiederLe, oltre alla modifica della circolare in oggetto, un incontro a breve.

Certi di una Suo sollecito riscontro, cordiali saluti

Le RSU

Piero Cavina (USB)

Rosarita Cherubino (Gilda)